Medicinali veterinari: circolare 23 luglio 2012

Con la circolare 23 luglio 2012, il Ministero della salute ha diramato alcuni chiarimenti relativi alla detenzione di medicinali ad uso veterinario.

 

La circolare ribadisce che la detenzione di scorte di medicinali ad uso veterinario, inclusi i medicinali a base di sostanze ad azione

stupefacente o psicotropa

appartenenti alla tabella II allegata al D.P.R. 9.10.1990 n. 309 e successive modificazioni per la ricerca scientifica e la sperimentazione ai sensi dell’art. 49 del DPR 309/90 è disciplinata nell’ art. 84 del Decreto Legislativo 6.4.2006 n. 193. Ne sono responsabili il direttore sanitario delle relative strutture e il medico veterinario responsabile delle sperimentazioni e possono essere detenute previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL competente per territorio e non necessita di autorizzazione ministeriale da parte dell’Ufficio Centrale Stupefacenti.

Tuttavia il medico veterinario responsabile del benessere animale dovrà detenere le scorte dei medicinali che ritiene necessari in locali autorizzati, tenendo un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati e conservandoli in armadietto chiuso a chiave e non asportabile.

L’Ufficio Centrale Stupefacenti autorizza l’approvvigionamento e la detenzione di sostanze stupefacenti, non in forma di medicinale e non per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 27.01.1992 n. 116, solo nei casi in cui le suddette sostanze siano impiegate per ricerca scientifica e sperimentazione, ai sensi dell’art. 49 del DPR 309/90.

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