Il decreto legge n. 1 del 2012 relativo alle liberalizzazioni prevede, tra l’altro, il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l’accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici.
La norma stabilisce che qualora dalla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del paziente. Nel caso in cui il medicinale con denominazione di fantasia indicato dal medico sulla ricetta abbia un prezzo uguale a quello più basso fra tutti gli altri medicinali equivalenti (sia con nome di fantasia, sia con denominazione generica), la sostituzione di tale medicinale con altro equivalente non trova alcuna giustificazione.
Pertanto il farmacista è tenuto a fornire al paziente il farmaco prescritto, se ha il prezzo più basso (in assoluto o alla pari di altri farmaci) fra i farmaci equivalenti, mentre se il prezzo del farmaco prescritto è superiore a quello di altri equivalenti, il farmacista è tenuto a fornire il farmaco equivalente avente il prezzo più basso fra tutti, fatta salva la diversa volontà del paziente.