Il Ministero della Salute ha diramato alcune precisazioni relative alla dispensazione
dei medicinali veterinari in caso di terapia d’urgenza, con particolare riferimento
alla sostituzione del farmaco veterinario.
A questo proposito, il Ministero ha aggiornato la nota del 19 aprile 2019, fornendo
alcuni chiarimenti e rimandando la questione anche al confronto tra il
veterinario e il farmacista.
La sostituzione del medicinale da parte del farmacista è possibile in caso di medicinali veterinari prescritti con i relativi generici, solo per ragioni di convenienza economica: in questo caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione e la nota specifica alcune situazioni in cui non è necessario l’assenso
telefonico del medico veterinario.
In alcuni casi, tuttavia, la sostituzione deve essere autorizzata dal medico veterinario
e regolarizzata con la ricetta elettronica entro 5 giorni lavorativi: il farmacista
dovrà quindi informare il veterinario della sostituzione e ottenere il suo
assenso. In caso di mancata risposta da parte del veterinario entro 5 giorni lavorativi, la richiesta di sostituzione si ritiene accolta per silenzio-assenso.