G.U. n. L 299 del 5 novembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva l’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione del 4 novembre 2016 che approva l’ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.

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