In seguito all’entrata in vigore di nuove misure fiscali, il Ministero della Salute sta aggiornando più frequentemente l’elenco dei fabbricanti di dispositivi oftalmici e ottici su misura. Infatti, il Decreto ministeriale 23 luglio 1998 del Ministero della Salute prevede che la vendita degli occhiali correttivi deve essere effettuata dall’ottico, mentre gli occhiali da vista sono ritenuti dispositivi medici su misura in quanto consegnati e realizzati dall’ottico su specifica prescrizione medica per un singolo paziente. L’ottico viene dunque considerato come fabbricante di dispositivi medici su misura e deve pertanto redigere la “dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari” (prevista dall’Allegato VIII del Decreto legislativo 46/97) e iscriversi nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura settore oftalmico – ottico (ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Decreto 46/97), utilizzando l’apposita modulistica.
Infine, poiché la definizione di fabbricante prevede che sia responsabile di tutte le operazioni connesse alla realizzazione del dispositivo, indipendentemente dal fatto che alcune operazioni siano eseguite da un terzo per conto del fabbricante, qualora l’ottico faccia montare lenti e montature da un altro laboratorio, quest’ultimo si configura come terzista dell’ottico e sarà quindi l’ottico a dover redigere la dichiarazione prevista dall’Allegato VIII.