In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 609/2013 e l’abrogazione della Direttiva 2009/39/CE, il Ministero della Salute ha diramato una linea guida che chiarisce la classificazione e l’etichettatura di alcuni integratori e alimenti a fini medici speciali. Innanzitutto, a partire dal 20 luglio 2016, i prodotti formulati senza o a contenuto ridotto di glutine saranno classificati come normali alimenti: la loro etichettatura includerà la dicitura “senza glutine”, seguita da “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato per celiaci”. Gli alimenti naturalmente privi di glutine potranno riportare in etichetta la dicitura “senza glutine” seguita da “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto per i celiaci”.
Per quanto riguarda il lattosio, l’indicazione “senza lattosio” potrà essere usata per latti e prodotti derivati con un residuo di lattosio inferiore alo 0,1 g per 100 g o ml. Tuttavia la questione andrà armonizzata a livello europeo. Per i latti e i latti fermentati può essere usata l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” se il residuo è inferiore allo 0,5 per 100 g o ml.
Infine, non sono più ammessi nomi di integratori alimentari che facciano esplicito richiamo al diabete.