Accordi di condivisione del rischio, chiarimenti sul prezzo

aifaL’Agenzia Italiana del Farmaco ha diramato una comunicazione per chiarire il calcolo delle applicazioni degli accordi di condivisione del rischio nell’ambito della piattaforma web dei registri AIFA.

In particolare il prezzo dei medicinali viene definito partendo dal prezzo ex-factory al netto delle riduzioni di legge e degli eventuali sconti obbligatori al SSN negoziati con AIFA. A questo prezzo si applica l’IVA.

Inoltre, verranno applicate entrambe le riduzioni di legge previste anche nel caso in cui il medicinale aderisca alla sospensione della riduzione del 5%, anche se nel corso del monitoraggio sopravviene una variazione relativa all’applicazione delle determinazioni sulle riduzioni.

Per i medicinali innovativi, invece, il prezzo ex-factory da considerare è al lordo delle riduzioni di legge – salvo diverso accordo negoziale in fase di riconoscimento del prezzo e della rimborsabilità – oltre che dell’IVA, nonché al netto degli eventuali sconti obbligatori negoziati con AIFA.

Tale importo rappresenta il prezzo massimo di rimborso al fine dell’applicazione dell’accordo di condivisione del rischio.

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