Le informazioni fornite al consumatore finale sulle sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze sono regolamentate in maniera specifica.
In particolare, per gli alimenti senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali.
Il Ministero della Salute ha sottolineato in una nota la responsabilità degli operatori del settore nella fornitura di informazioni esatte, in conformità alla normativa applicabile e alle disposizioni nazionali.
In particolare, gli operatori che forniscono cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura (ristorante, mensa, scuola, ospedale), attraverso un servizio di catering, o con un veicolo o un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste (da riportare sui menù, su appositi registri o cartelli o sistemi equivalente, con accesso facile e libero da parte del consumatore). Sistemi elettronici quali “applicazioni per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., non possono essere unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione. È inoltre possibile riportare per iscritto, su cartelli o sul menù ad esempio, diciture quali “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” o “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.