È stato pubblicato lo scorso settembre in decreto ministeriale 25 giugno 2014 relativo alle “Modalità, procedure e condizioni per lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell’articolo 7 comma 6, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, numero 507 e successive modificazioni”. È stato pubblicato lo scorso settembre in decreto ministeriale 25 giugno 2014 relativo alle “Modalità, procedure e condizioni per lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell’articolo 7 comma 6, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, numero 507 e successive modificazioni”.
Il decreto individua le modalità, le procedure e le condizioni per l’utilizzo di i dispositivi medici impiantabili attivi da parte delle strutture sanitarie in indagini cliniche.
In particolare il decreto prevede l’istituzione di un elenco in cui le strutture idonee allo svolgimento di indagini cliniche devono iscriversi e il riconoscimento anche ad altre strutture (presidi ospedalieri convenzionati con le Università, Presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL, istituti sanitari privati qualificati presidio delle ASL, enti di ricerca, centri di cura e riabilitazione degli enti pubblici, case di ricovero e cura private accreditate con il S.S.N) autorizzate allo svolgimento di tali indagini.