Con una nota datata 11 febbraio 2013, il Ministero della salute ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione del Decreto ministeriale 4 maggio 2006, contenente i limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, con particolare riferimento ai limiti d’età indicati nel decreto.
Poiché infatti, i tetti massimi per l’erogazione dei prodotti senza glutine sono suddivisi per fasce d’età e sesso, è stato rilevato che, per la fascia fino ai 10 anni, alcune ASL fanno decorrere l’età adulta dal compimento del decimo anno, mentre altre invece dal compimento dell’undicesimo anno.
Per poter garantire pari trattamento a tutti i soggetti celiaci, la nota precisa l’età adulta va considerata a partire dal compimento del decimo anno di età.