Il Ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito una serie di chiarimenti sull’armonizzazione del provvedimento sulle liberalizzazioni di inizio anno e la spending review, destinato in particolare a medici e farmacisti e relativo alla prescrizione di farmaci.
Il medico deve indicare sulla ricetta solo principio attivo oppure il principio attivo seguito dal nome del medicinale, di marca o generico, ma non potrà indicare soltanto il nome. Può inoltre dichiarare la non sostituibilità del farmaco con una motivazione che non può avere a che fare con la volontà del paziente ma a specifiche e documentate ragioni, come ad esempio un’intolleranza agli eccipienti. In caso di terapia già in atto il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale, senza obbligo del principio attivo e senza clausola di non sostituibilità, informando tuttavia il paziente dell’esistenza dei farmaci equivalenti. Il farmacista, invece, di fronte a una ricetta che riporti solo principio attivo, deve consegnare al paziente il medicinale di prezzo più basso.
Nel caso in cui più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell’eventuale preferenza del paziente. Se invece la prescrizione riporta sia il principio attivo che la denominazione di marca o generica senza indicazione di non sostituibilità, il farmacista dovrà fornire il medicinale di prezzo più basso, salvo diversa richiesta del paziente.