Il Ministero della Salute ha emanato una circolare per fornire maggiori indicazioni in riferimento al Regolamento 2021/468 per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene. Il divieto di utilizzo negli alimenti delle sostanze inserite nella parte A dell’Allegato III del Regolamento 1925/2006 è applicabile alle sostanze aggiunte con una finalità fisiologica o nutritiva, ma non si applica agli altri usi, quali l’aggiunta di tali sostanze per finalità aromatizzanti.
In questo ultimo caso non sarà ovviamente possibile rivendicare effetti fisiologici legati alle sostanze. I prodotti che contengono gli ingredienti inseriti nella parte A dell’Allegato III del Regolamento 1925/2006 per finalità nutritive o fisiologiche non possono più essere posti in commercio e non è previsto lo smaltimento delle scorte.
In merito alle determinazioni analitiche dei livelli di idrossiantracene (HAD) è stato stabilito che quantità inferiori ad 1 ppm costituiscono prova dell’assenza di tali sostanze nel prodotto pronto per l’uso sul quale deve essere effettuata la determinazione.
Per quanto riguarda i metodi per lo svolgimento dei controlli, il Ministero della
Salute ha lasciato il compito alle autorità coinvolte nel controllo ufficiale le quali dovranno attivarsi per la definizione di opportuni metodi validati e accreditati.
Il Ministero ha specificato che per i prodotti sottoposti a notifica, la modifica della formulazione dovuta all’adeguamento alle nuove prescrizioni normative non è soggetta al pagamento della tariffa richiesta invece per le modifiche di prodotti già notificati effettuate in maniera volontaria dall’OSA.
Ovviamente tale esclusione non si applica nel caso in cui vengano effettuate anche modifiche volontarie dell’etichetta contestualmente all’adeguamento normativo della composizione. In valutazione una eventuale modifica della lista delle piante impiegabili negli integratori alimentari ex DM agosto 2018 in conseguenza dell’applicazione del regolamento.
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