TAR Sicilia su non sostituibilità

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto il ricorso di un’azienda contro l’accordo di distribuzione tra la Regione stessa e un’associazione regionale dei titolari di farmacia. L’accordo prevedeva che l’unico caso in cui il medico prescrittore può apporre la clausola di non sostituibilità ad una specialità medicinale dispensata in regime di distribuzione per conto (DPC), sia quello in cui vi sia una “documentata insostituibilità con attestazione di invio dell’apposita scheda di segnalazione di reazione avversa”.

Il TAR ha sentenziato che in base alle norme vigenti, in particolare l’art. 15, co. 11 bis del d.l. n. 95/2012, che l’apposizione della clausola di non sostituibilità da parte del medico prescrittore, con effetto vincolante per il farmacista, deve essere “corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione”. Il TAR ha conseguentemente sospeso l’efficacia dell’Accordo e del relativo Decreto di recepimento.

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