Il Ministero della salute ha richiamato l’attenzione degli operatori del settore dei biocidi e dei presidi medico-chirurgici sull’obbligo di presentare la documentazione completa alla European CHemical Agency (ECHA) da parte di chi intende mettere sul mercato europeo uno o più principi attivi da soli o contenuti in biocidi. Per documentazione completa si intende un fascicolo completo sulla sostanza in questione o una lettera di accesso al fascicolo completo sul principio attivo o un riferimento a un fascicolo completo sul principio attivo per il quale tutti i periodi di protezione dei dati siano scaduti. Il fascicolo può essere presentato dal fornitore della sostanza, se fabbrica o importa una sostanza interessata, in quanto tale o in quanto componente di biocidi o dal fornitore del prodotto se fabbrica o mette a disposizione sul mercato un biocida costituito da, contenente o capace di generare la sostanza in questione.
Tale obbligo è in vigore dal 1° settembre 2013; l’ECHA pubblica regolarmente un elenco aggiornato di tutti i fornitori che hanno presentato la documentazione e di tutte le sostanze e principi attivi, per i quali sia stato presentato un fascicolo completo sulla sostanza, accettato o convalidato da uno Stato membro. Per ciascuna sostanza, l’elenco include tutte le persone che hanno effettuato tale presentazione con l’indicazione del rispettivo ruolo (fornitore della sostanza o fornitore del prodotto) e il tipo o i tipi di prodotto per i quali è stata effettuata la presentazione, nonché la data di iscrizione della sostanza nell’elenco.
A partire dal 1° settembre 2015, un biocida costituito da, contenente o capace di generare una sostanza interessata inclusa nell’elenco dei fornitori non potrà più essere immesso sul mercato, se il fornitore della sostanza o del prodotto non è iscritto in tale elenco per il tipo o i tipi di prodotto ai quali il prodotto appartiene.
Il Ministero ha ricordato che la norma riguarderà anche i presidi medico chirurgici e i prodotti di libera vendita appartenenti ad una delle 21 categorie dell’Allegato al Regolamento (UE) 528/2012.