La legge 16 maggio 2014, n. 79 entrata in vigore nel maggio scorso ha, tra l’altro, abrogato l’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 che regolava l’uso del buono acquisto degli stupefacenti diviso in tre sezioni, ora non più utilizzabile.
Le farmacie e le società autorizzate al commercio all’ingrosso di medicinali stupefacenti dovranno invece utilizzare a tale scopo il modello in quattro copie previsto dal Decreto ministeriale 18 dicembre 2006, con numerazione progressiva annuale dal n. 1, a partire dalla data del 21 maggio 2014.
Nessun cambiamento per coloro che già utilizzavano tale modello.