Etichette stupefacenti: ulteriori chiarimenti

In seguito alle richieste pervenute l’Agenzia Italiana del Farmaco ha diramato nuovi chiarimenti sulle indicazioni da riportare nelle etichette dei medicinali a base di stupefacenti.  In particolare, per gli stupefacenti compresi sia nella tabella medicinali sezione A che nell’allegato III-bis, se indicati nella terapia del dolore, la dicitura da includere è: Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.i. Tabella Medicinali Sez. A – Allegato III-bis”; per gli stupefacenti compresi sia nella tabella medicinali sezione D che nell’allegato III-bis, se indicati nella terapia del dolore, la dicitura da includere è:  “Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.i. Tabella Medicinali Sez. D – Allegato III-bis”; per gli stupefacenti compresi sia nella tabella medicinali sezione E che nell’allegato III-bis, qualora indicati nella terapia del dolore, la dicitura da includere è: “Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.i. Tabella Medicinali Sez. E – Allegato III-bis”; per gli stupefacenti, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, compresi sia nella tabella medicinali sezione A che nell’allegato III-bis (es. Metadone, Buprenorfina), la dicitura da includere è: “Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.i. Tabella Medicinali Sez A“; per gli stupefacenti, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, compresi contestualmente nella tabella medicinali sezione D e nell’allegato III-bis (es. diidrocodeina), devono includere la seguente dicitura: “Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.i. Tabella Medicinali Sez D“; per gli stupefacenti, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, compresi sia nella tabella medicinali sezione E che nell’allegato III-bis (es.diidrocodeina), la dicitura da includere è: “Medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/90 e s.m.i. Tabella Medicinali Sez E“.

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