Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 (art. 66), gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, fabbricazione e impiego di sostanze stupefacenti e di medicinali contenenti sostanze stupefacenti, compresi nelle tabelle I e II, e che intendono importare sostanze stupefacenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero della Salute una comunicazione relativa alle stime dei quantitativi da importare nell’intero anno prossimo entro il 31 maggio prossimo. L’obbligo di trasmissione dei dati vale anche per le aziende al commercio solo in caso di previsione di importazione.
Le stime delle quantità da importare dovranno includere il nome della sostanza stupefacente, la quantità stimata che si intende importare nel 2015 (ripartita tra la quantità che verrà importata e utilizzata nel territorio italiano e la quantità da importare destinata esclusivamente alla riesportazione), e infine la quantità presumibile da tenere in giacenza relativa al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le stime.
La comunicazione deve essere presentata da tutte le aziende, anche se non si prevede di importare alcuna sostanza stupefacente o medicinali contenenti sostanze stupefacenti.