Il Ministero della salute ha diramato precisazioni sull’applicazione dell’articolo 7, comma 1 del DPR n. 55/2012, ed in particolare sul computo dei termini e la data di decorrenza di questi prodotti.
Nel facsimile dell’etichetta da trasmettere al Ministero le aziende interessate devono indicare la data dell’ultimo decreto dirigenziale con il quale sono state apportate modifiche all’etichetta, in mancanza, la data di emissione del decreto di autorizzazione alla prima immissione in commercio e la data a decorrere dalla quale l’etichetta è modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012.
Il termine di 60 giorni per la validità della modifica va calcolato a partire dal giorno successivo a quello di consegna dell’istanza di modifica dell’etichetta che è la data di accettazione della corrispondenza cartacea o di attestazione dell’avvenuta consegna alla casella di p.e.c. del Ministero della salute.
Per il computo del termine dei 60 giorni si deve escludere la data di consegna dell’istanza.
A partire dal 61° giorno la ditta interessata può, sotto la propria responsabilità, commercializzare il prodotto fitosanitario con l’etichetta conforme al fac-simile presentato.
La modifica dell’etichetta è approvata all’atto di pubblicazione nel sito del Ministero della salute.