In vista dell’entrata in vigore del nuovo regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici il prossimo 11 luglio, le associazioni di categorie a livello europeo hanno evidenziato le problematiche relative ai nano materiali.
Il regolamento ha infatti introdotto nuove misure, con diverse applicazioni e ricadute sulle sostanze già presenti negli allegati da IV-VI del Regolamento, su quelle non presenti e sull’etichettatura dei prodotti cosmetici.
Per quanto riguarda le forme nano per le sostanze già presenti negli allegati IV, V e VI del Regolamento 1223/2009, se prima la direttiva non operava alcuna distinzione tra forma nano e non nano, il nuovo regolamento prevede un inserimento individuale delle forme nano in questi allegati attraverso una valutazione da parte del comitato scientifico SCCS seguita dal provvedimento legislativo di adeguamento al progresso tecnico (ATP) degli allegati. In assenza di una regolare inclusione in allegato della forma nano di una specifica sostanza, l’impiego di tale sostanza è vietato.
Per le sostanze in forma nano non presenti negli allegati, lo scorso 11 gennaio 2013 sono entrati in vigore i provvedimenti dell’articolo 16 relativi alla notifica dei nanomateriali, per le sostanze in forma nano non disciplinate negli allegati da IV a VI del Regolamento. I nanomateriali presenti in prodotti cosmetici immessi nel mercato prima del’l 11 gennaio 2013 dovranno essere notificati nei 6 mesi compresi tra l’11 gennaio e l’11 luglio 2013 ai sensi dell’articolo 16, mentre i nanomateriali che s’ intende inserire in cosmetici da immettere nel mercato dopo l’ 11 gennaio 2013 debbono essere notificati sei mesi prima dell’immissione nel mercato del prodotto. Trascorsi i 6 mesi, se la Commissione non esprime parere contrario, i prodotti cosmetici finiti possono essere notificati secondo le procedure dell’articolo 13 e immessi nel mercato.
Infine, per quanto riguarda l’etichettatura, l’articolo 19 del Regolamento 1223/2009 prevede che gli ingredienti presenti in forma nano dovranno essere obbligatoriamente identificati in etichetta, facendo seguire la denominazione dell’ingrediente dalla parola “nano” indicata tra parentesi, a partire dall’11 luglio 2013.