L’Agenzia italiana del farmaco ha diramato una nota che chiarisce alcuni dubbi interpretativi relativi alla Determinazione AIFA del 7 Febbraio 2012.
L’articolo 1, comma 3 della Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007 disponeva uno sconto NON arrotondato per difetto a carico del farmacista e del grossista del −0,64%, pari alla variazione tra la quota di spettanza totale a beneficio della filiera.
La Determinazione AIFA del 27 Settembre 2006, che dispone lo sconto a carico del produttore dell’1% sul prezzo Ex-Factory, non è incompatibile con la Determinazione in oggetto e dunque i grossista e i farmacisti devono continuare a trasferire lo sconto dell’1% dal produttore al SSN.
Fermo restando l’applicazione per 6 mesi su tutti i farmaci erogati a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale dello sconto del −0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’IVA, la determinazione non dispone alcuna modificazione delle quote di spettanza per la vendita di medicinali equivalenti già stabilite dal Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, che rimane fissata al 58,65%.