Per la presentazione di domande di variazione relativamente ai Certificati di Conformità alla Farmacopea Europea (CEP) per sostanze nella cui produzione vengono utilizzati materiali di origine umana o animale, l’AIFA ha specificato che in caso di domanda di variazione per l’aggiunta di un nuovo produttore con CEP (B.III.1.a.3) è necessario presentare le seguenti variazioni preferibilmente in forma di grouping:
variazione B.III.1.a.3 tipo IB by default per la mancata asservanza della condizione 3 (il procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, della materia prima/della sostanza intermedia/del reattivo non comprende l’utilizzo di sostanze di origine umana o animale che richiedono una valutazione della sicurezza virale) nonché variazione B.I.z tipo II, come indicato dal CMDh nel documento “Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008” relativa all’aggiornamento della sezione 3.2.A.2 “Adventitious Agents Safety Evaluation” del Modulo 3 del Dossier inerente le informazioni sulla valutazione dei rischi rispetto a possibili contaminazioni da agenti avventizi.
Inoltre, per quel che riguarda la domanda di variazione per la presentazione di un Certificato nuovo o aggiornato presentato da un produttore già approvato (B.III.1.a.1 e B.III.1.a.2), è necessario presentare una variazione di tipo IB by default per la mancata osservanza della condizione 3 (il procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, della materia prima/della sostanza intermedia/del reattivo non comprende l’utilizzo di sostanze di origine umana o animale che richiedono una valutazione della sicurezza virale).
In merito agli obblighi del titolare AIC e del produttore, ovvero di tenere conto dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di produzione e di controllo e di introdurre le necessarie modifiche al fascicolo AIC, l’AIFA ricorda quanto previsto dagli articoli 34 e 62 del D.Lgs. 219/2006 e dalla “Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008” per l’aggiornamento della sezione 3.2.A.2 “Adventitious Agents Safety Evaluation”. La scelta di non presentare variazioni per l’aggiornamento della sezione 3.2.A.2 “Adventitious Agents Safety Evaluation” deve essere giustificata nell’ambito della variazione di Tipo IB, di cui al punto 2. Per la valutazione dei rischi di potenziali contaminazioni con agenti virali si ricorda anche quanto previsto dalla monografia 5.1.7 Viral safety della Ph. Eu. Infine AIFA ricorda che gli studi di convalida virale, laddove necessari, devono essere condotti in GLP in accordo alla linea guida CPMP/BWP/268/95 “Note for guidance on virus studies: the design, contribution and interpretetion of studies validating the inactivation on removal of virus”.